Diviene principio generale la non punibilità per tenuità del fatto per i reati senza offesa
- 08/04/2016
- AvvCavallo
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Corte di cassazione – Sezioni Unite – Sentenza n. 13681 del 6 aprile 2016.
Purchè in parte motiva il Giudice non pecchi di astrattezza, diviene finanche principio generale la non punibilità per quei reati senza offesa, quali ad esempio quelli di mera disobbedienza (ipotesi: rifiuto di alcooltest), ovvero caratterizzati da una semplice omissione o da un rifiuto. Il Giudice dovrà e potrà valutarne la concreta portata offensiva e la non abitualità della condotta del reo per stabilirne la portata, fatta salva l’applicabilità delle sole sanzioni amministrative accessorie. La Sezione rinviante alle Sezioni Unite proponeva infatti la questione che, per i delitti comportanti una soglia legale d’applicazione della fattispecie (si pensi alla guida in stato d’ebrezza) , una valutazione di pericolosità fosse già stata fatta dal legislatore, senza che fosse poi possibile una valutazione alternativa da parte dell’Autorità Giudiziaria.
Le Sezioni unite legano, tuttavia, il nuovo istituto della tenuità del fatto al principio di offensività. La limitazione dell’area di applicabilità va pertanto sempre fatta in concreto, ma è fattibile per tutti i reati, tenendo conto che la tenuità del fatto è stata introdotta con l’obiettivo principale di escludere dal circuito penale fatti marginali. Ed indi «non esiste un’offesa tenue o grave in chiave archetipica. È la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore». Pertanto, «non si dà tipologia di reato per la quale non sia possibile la considerazione della modalità della condotta; ed in cui quindi sia inibita ontologicamente l’applicazione del nuovo istituto».