La condanna ai “danni punitivi” è oggi del processo italiano
- 03/07/2019
- AvvCavallo
- Commenti disabilitati su La condanna ai “danni punitivi” è oggi del processo italiano
Corte di Cassazione – Sez. III Civile – Ordinanza n. 16898 del 25 giugno 2019
La Suprema Corte enuclea espressamente e finalmente, verrebbe da dire, oggi, in tempi di mutamento degli orientamenti e di disincentivo al ricorso agli strumenti giudiziali, il principio per cui “non è ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto, di origine statunitense, dei “risarcimenti punitivi”, riconoscendo dunque all’art. 96, comma 3, c.p.c. una funzione specificamente sanzionatoria, ad iniziativa d’ufficio dei Giudici, e di deterrenza contro le ipotesi di “abuso del processo“. Oggi è dunque principio che “la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. applicabile d’ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta al contenimento dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l’aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. n. 27623/17)”. Verrà da chiedersi quanti dei giudicanti avranno la sensibilità di applicare detta sanzione ai casi meritevoli, soprattutto nella materia del recupero crediti e delle opposizioni a decreto dilatorie e manifestamente infondate.