Il condomino privato ha status di consumatore in materia di spese condominiali
- 10/09/2019
- AvvCavallo
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Corte di Cassazione – Sez. II Civile – Sentenza n. 19832 del 23 luglio 2019
La Suprema Corte ribadisce il principio per cui «le norme del codice del consumo sono applicabili alle convenzioni di ripartizione delle spese condominiali predisposte dal costruttore, o dall’originario unico proprietario dell’edificio condominiale, in quanto oggettivamente ricollegabili all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale da quello svolta, e sempre che il condomino acquirente dell’unità immobiliare di proprietà esclusiva rivesta lo status di consumatore, agendo per soddisfare esigenze di natura personale, non legate allo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale». Nella Sentenza menzionata, a seguito di pronunzia del Tribunale di Catania (quale Giudice d’appello in caso di opposizione a decreto del GDP), la Suprema Corte ribadiva la validità della clausola contenuta nel regolamento condominiale che esonerava la società dal pagamento degli oneri condominiali su tutte le unità immobiliari di sua proprietà non ancora vendute, escludendo che la vessatorietà della clausola in parola (il condominio, agendo in via monitoria aveva azionato le spese condominiali impugnando la clausola de qua) potesse essere fatta valere nei confronti della predetta società, la quale era soggetto beneficiario dell’esonero dalle spese, ma non allo stesso tempo venditore degli immobili in questione.